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Whistleblowing

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Informativa sul decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (Decreto Whistleblowing)

In conformità alla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, è stato emanato il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) per «l’Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (c.d. Decreto Whistleblowing)».

Arneg S.p.A., in qualità di soggetto privato tenuto all’applicazione della suddetta normativa, ha predisposto un apposito protocollo, volto a disciplinare la presentazione e la gestione di segnalazioni di condotte illecite avanzate da parte di dipendenti e di soggetti equiparati che ne siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro e/o equiparato con Arneg (“whistleblowing”), offrendo adeguate tutele ai segnalanti affinché gli stessi non siano esposti a conseguenze sfavorevoli.

Tale protocollo in particolare viene predisposto nell’interesse generale all’integrità, alla legalità e al buon andamento dell’azienda e contemporaneamente alla tutela dei diritti e dell’identità e riservatezza dei segnalanti.

Arneg S.p.A., quindi, considerato che

  • la nuova disciplina è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato;
  • chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche;
  • è obiettivo della nuova disciplina garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni – dei soggetti che si espongono con segnalazioni relative a situazioni pregiudizievoli;
  • la tutela del segnalante è stata estesa a tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con una amministrazione o con un ente privato, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno, lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con gli enti citati o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro (Segnalanti);
  • il Decreto Whistleblowing stabilisce che sono oggetto di segnalazione, le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato, commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente con cui il segnalante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore;
  • le informazioni sulle violazioni (illeciti civili, illeciti amministrativi, condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001) devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e possono riguardare anche violazioni non ancora commesse ma che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti appresi nel contesto lavorativo;
  • il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all’interno degli enti cui si applica la normativa appositi “canali interni” per ricevere e trattare le segnalazioni;

con la presente comunicazione informa che all’interno del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 è stato definito un apposito protocollo per la gestione delle segnalazioni e tutela dell’identità del segnalante e della sua riservatezza.

A tal fine è stato nominato quale responsabile di questo trattamento l’Organismo di Vigilanza (ODV), organismo terzo rispetto agli Enti aziendali, preposto alla vigilanza della corretta applicazione del modello 231. Inoltre è stato istituito un apposito canale di comunicazione a mezzo mail all’indirizzo whistleblowing@arneg.it.

Le segnalazioni pertanto andranno presentate all’ODV, dal Segnalante, mediante comunicazione email inviata all’indirizzo whistleblowing@arneg.it.

Tale comunicazione dovrà essere il più possibile circostanziata al fine di rendere più precisa ed efficace la gestione delle segnalazioni e per consentire l’esame dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare dovranno risultare chiare:

  • le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  • la descrizione del fatto;
  • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Resta inteso che al momento dell’invio della comunicazione, il Segnalante dovrà avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa di riferimento.

L’ODV, che si farà custode dell’identità del segnalante, provvederà a ricevere e gestire le segnalazioni individuando poi all’interno dell’Azienda gli Enti a queste direttamente interessati e provvedendo con loro alla successiva analisi ed alla definizione – laddove necessario – delle opportune azioni correttive.

Laddove l’oggetto della segnalazione non risultasse adeguatamente dettagliato, l’ODV avrà la facoltà di chiedere elementi integrativi al segnalante in modo da consentire l’esecuzione di una completa attività istruttoria in merito alle circostanze segnale.

L’ODV svolgerà una preliminare attività di verifica ed analisi sulla legittimità della segnalazione ed avvierà l’istruttoria sui fatti e/o sulle condotte segnalate nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e trasparenza, fornendo informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell’istruttoria con riferimento agli snodi principali. In particolare, sarà cura dell’ODV prendersi carico delle seguenti attività:

  • rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento e presa in carico della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  • mantenere le interlocuzioni con il segnalante;
  • dare pieno e corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
  • laddove necessario, fornire un riscontro al segnalante in merito all’esito della segnalazione stessa.

ARNEG S.p.A.

Informativa sul trattamento dei dati personali per soggetti che segnalano condotte illecite ex Art. 13 Reg. UE 679/2016 - GDPR

Informativa sul trattamento dei dati personali per soggetti coinvolti nelle segnalazioni di condotte illecite ex Art. 14 Reg. UE 679/2016 - GDPR